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Statuto

Art. 1 (Costituzione e sede) E' costituita, ai sensi della legge n.266/91, l'associazione di volontariato denominata ''ASSO: Associazione a Sostegno degli Studi Oncologici'', con sede presso lo studio del Laboratorio di Patologia Molecolare ''M. Paola'' (Centro di Biotecnologie), Via Arco d'Augusto, 2 - 61032 FANO (PU). LÃŒassociazione potra' inoltre istituire sedi secondarie in localita' diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.L'associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. 
Art. 2 (Carattere dell'associazione) L'associazione non ha fine di lucro e persegue il fine esclusivo di solidarieta' sociale, umana, civile e culturale. E' retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge. L'associazione apartitica, svolge attivita' di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalita' lucrative. 
Art. 3 (Durata dellÃŒassociazione) La presente associazione è costituita a tempo indeterminato. 
Art. 4 (Scopi dell’associazione) L'associazione di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi: sostenere e promuovere attività in ambito oncologico. In particolare, l'ente opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di: 1 - Divulgare la cultura scientifica, con particolare riferimento allÃŒoncologia, attraverso l'organizzazione e/o il sostegno di eventi di natura pubblica, finalizzati alla diffusione e conoscenza delle problematiche del settore di interesse; 2 - Organizzare e/o sostenere iniziative mirate al miglioramento della qualità della vita del malato oncologico e delle persone affettivamente vicine al paziente stesso; 3 - Sostenere l'attività di studio attraverso l'elargizione di borse di studio, premi di laurea nonchè promuovere iniziative mirate all'approfondimento di tematiche oncologiche (seminari, meeting, convegni); 4 - Sostenere l'attività di ricerca oncologica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca proposti e sviluppati da enti con una comprovata attività di ricerca oncologica, preferibilmente di natura non lucrativa, anche attraverso la stipula di convenzioni con lÃŒente stesso. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può assumere, se strettamente necessari al fine del raggiungimento degli scopi sociali, dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. L'associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. 
Art. 5 (Requisiti dei soci) Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione. 
Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci) L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali. 
Art. 7 (Categorie dei soci) L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: - Onorari- Benemeriti - Ordinari a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio. b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale. c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. 
Art. 8 (Doveri dei soci) L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. E' fatto obbligo ai soci: - di versare la quota annuale; - di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso. I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'associazione stessa o dalla legge. L'associazione di volontariato assicura i soci in caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. 
Art. 9 (Sanzioni disciplinari) Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio; c) espulsione. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare Ë ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni. 
Art. 10 (Perdita della qualifica di socio) La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno; b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per delibera di espulsione; d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; e) per morte. 
Art. 11 (Organi dell'Associazione) Organi dell'associazione sono: - l'assemblea generale dei soci; - il consiglio direttivo; - il collegio dei revisori dei conti. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dallÃŒincarico ricoperto. 
Art. 12 (Partecipazione all'assemblea) L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del consiglio direttivo; b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci. 
Art. 13 (Convocazione dell'assemblea) La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, via email, nonchè per affissione nella Sede Sociale.L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato. 
Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea) L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dellÃŒassemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. Lassemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 
Art. 15 (Forma di votazione dell'assemblea) Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione. 
Art. 16 (Compiti dell'assemblea) All'assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo; b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti; c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonchè la penale per i ritardati versamenti; d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo; e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; in sede straordinaria f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione; g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; E' in facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. 
Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di: Convocare l'assemblea; predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea; predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari; cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo; predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre allÃŒassemblea;ratificare o respingere i provvedimenti dÃŒurgenza adottati dal Presidente; - deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalit‡ e secondo le direttive dellÃŒassemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre allÃŒassemblea; - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda lÃŒordinaria amministrazione; - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; - procedere allÃŒinizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; - deliberare lÃŒaccettazione delle domande di ammissione di nuovi soci; - deliberare sullÃŒadesione e partecipazione dellÃŒassociazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dellÃŒassociazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; - redigere lÃŒeventuale regolamento interno; - procedere a tutti gli adempimenti concernenti lÃŒavvio e lÃŒinterruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; - irrogare le sanzioni disciplinari. . 
Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo Ë formato da 3 a 7 membri nominati dallÃŒassemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario lÃŒintero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la met‡ pi? uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravit‡ per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nellÃŒarco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. 
Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti allÃŒordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione puÚ avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessit‡ ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parit‡ di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facolt‡ di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicit‡ allÃŒesterno. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, quando previsto, Ë invitato alle riunioni del Consiglio con facolt‡ di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potr‡ invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nellÃŒesercizio delle sue funzioni puÚ avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio puÚ attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dellÃŒAssociazione. 
Art. 20 (Compiti del Presidente) Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, lÃŒassociazione stessa. Il Presidente ha la responsabilit‡ generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano lÃŒassociazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare lÃŒattuazione delle deliberazioni dellÃŒassemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente puÚ delegare ad uno o pi? consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessit‡, puÚ adottare provvedimenti dÃŒurgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale. In caso il Presidente sia impedito allÃŒesercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dellÃŒimpedimento momentaneo del Presidente. 
Art. 21 (Revisori dei Conti) Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato, Ë organo di controllo amministrativo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di: - esprimere se richiesti pareri di legittimit‡ su atti di natura amministrativa e patrimoniale; - controllare lÃŒandamento amministrativo dellÃŒassociazione; - controllare la regolare tenuta della contabilit‡ e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al rendiconto economico-finanziario consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento. Il Collegio dei Revisori dei Conti Ë formato da tre membri effettivi pi? due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dallÃŒincarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parit‡ di voti prevale il voto del presidente. LÃŒincarico di Revisore dei Conti Ë incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
Art. 22 (Segretario dellÃŒAssociazione) Il Segretario dirige gli uffici dellÃŒAssociazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dellÃŒassemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dellÃŒassemblea, provvede ai rapporti tra lÃŒAssociazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. 
Art. 23 (Il Tesoriere) Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dellÃŒassociazione e ne tiene idonea contabilit‡, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto economico-finanziario consuntivo accompagnandolo da apposita relazione. 
Art. 24 (Patrimonio dellÃŒAssociazione) Il patrimonio dellÃŒAssociazione Ë costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga allÃŒassociazione a qualsiasi titolo, nonchÈ da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare lÃŒesercizio dellÃŒattivit‡ sociale. 
Art. 25 (Entrate dellÃŒassociazione) Le entrate dellÃŒassociazione sono costituite: - dalla quota di iscrizione da versarsi allÃŒatto dellÃŒammissione allÃŒassociazione nella misura fissata dallÃŒassemblea ordinaria; - dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dallÃŒassemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; - da eventuali contributi straordinari, deliberati dallÃŒassemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilit‡ eccedenti quelle del rendiconto economico-finanziario ordinario; - da versamenti volontari degli associati; - da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; - da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni; - da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; - da donazioni e lasciti; - da contributi di imprese e privati; - da corrispettivi di attivit‡ istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; - da rimborsi derivanti da convenzioni. 
Art. 26 (Destinazione degli avanzi di gestione) AllÃŒassociazione Ë vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonchÈ fondi, riserve o capitale durante la vita dellÃŒassociazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. LÃŒassociazione ha lÃŒobbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit‡ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. 
Art. 27 (Durata del periodo di contribuzione) I contributi ordinari sono dovuti per tutto lÃŒanno sociale in corso qualunque sia il momento dellÃŒavvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dellÃŒassociazione Ë tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto lÃŒanno sociale in corso. 
Art. 28 (Diritti dei soci al patrimonio sociale) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti allÃŒassociazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. 
Art. 29 (Bilanci) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dellÃŒassemblea ordinaria dei soci. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea . Il documento con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. 
Art. 30 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione) In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
Art. 31 (Clausola compromissoria) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dellÃŒesecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo , alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. 
Art. 32 (Rinvio) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. 

 

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